Art. 2.

      1. In caso di inosservanza del divieto di cui all'articolo 1 e prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento disciplinare, i rappresentanti dell'istituto scolastico promuovono uno o più incontri con la famiglia dello studente, nel corso dei quali sono esposte le finalità non discriminatorie della presente legge al fine di addivenire al rispetto della medesima.
      2. I provvedimenti disciplinari relativi all'inosservanza del divieto di cui all'articolo 1 sono stabiliti con regolamento.